Statuto dell’Associazione LOFOIO
Articolo 1: Denominazione sociale, sede e durata
E’ costituita, con la veste legale prevista dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile, dalla L. 383/2000 e dalla LR Toscana 42/2002 l’Associazione denominata ‘Lofoio’
L’Associazione ha sede legale in Firenze e ha durata a tempo indeterminato.
Articolo 2: Scopo, principi e attività
L’Associazione è apartitica e aconfessionale e basata sui principi di democrazia e uguaglianza. Essa non ha scopo di lucro e mira alla ricostituzione di una diffusa confidenza con le tecniche di fabbricazione, da quelle più semplici e che possono essere ricondotte alla categoria del fai-da-te, fino a quelle più complesse ed assimilabili alla categoria dell’artigianato; da quelle più consolidate dell’artigianato tradizionale fino agli esperimenti più avanzati di internet delle cose e dell’elettronica do-it-yourself (DIY).
L’Associazione si fonda sui seguenti principi:
1. la valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione locale, manuale, personale;
2. la promozione e la divulgazione dell’attività manuale come occasione socializzante;
3. la contaminazione feconda e stimolante di competenze e capacità;
4.il ripopolamento dei centri storici e dei luoghi abbandonati dell’artigianato tradizionale;
5. l’orgoglio di lavorare con le mani;
6. l’autoproduzione e l’artigianato come scelta lavorativa e di vita;
7. la condivisione dei saperi;
8. il rispetto della maestria artigianale;
9. il ripristino di un rapporto sano ed attivo con gli oggetti, i manufatti, i dispositivi;
10. l’apertura all’innovazione e ai nuovi strumenti digitali;
11. la valorizzazione di metodi produttivi non massificati;
12. la divulgazione della cultura del fai-da-te, dell’autoproduzione, del riciclo, del recupero;
13. la valorizzazione di metodi produttivi attenti all’impatto ambientale;
14. la promozione di reti di condivisione tra realtà analoghe sul territorio nazionale ed estero;
15. la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita;
16. la promozione della glocalità, ovvero della coniugazione tra relazioni fisiche ed online.
L’Associazione, tra le altre attività utili, al fine di realizzare i suoi scopi:
1. promuove e valorizza le diverse attività proposte dai Soci, coerenti con la filosofia dell’Associazione, sia offline che online;
2. promuove lo sviluppo di nuove forme di artigianato e di fai-da-te;
3. promuove e stimola l’innovazione sociale e la collaborazione;
4. promuove e instrada alle forme di artigianato 2.0, alla digitalizzazione, all’uso delle
piattaforme online;
5. promuove l’uso condiviso di spazi e di strumenti di lavoro;
6. predilige e favorisce le attività all’interno dei luoghi tradizionalmente destinati all’artigianato e ora abbandonati ad altre destinazioni quali botteghe e fondi dei centri
storici;
7. coinvolge e attiva relazioni con le botteghe artigiane e con gli atelier creativi mettendo a sistema le competenze ivi ospitate attraverso workshop, corsi, storytelling;
8. semplifica e agevola ai soci l’avvio di nuove attività coerenti con l’ambito d’interesse dell’associazione attraverso l’uso condiviso e temporaneo di spazi e strumenti;
9. assiste i soci nell’ampliamento e nel potenziamento delle proprie competenze e capacità tecniche;
10. propone e sollecita attivamente occasioni di scambio e collaborazione tra i soci;
11. raccoglie, aggrega e propone ai soci stimoli e suggerimenti per l’innovazione;
12. promuove, conserva e mette a disposizione dei soci documentazione scritta, fotografica e video delle attività svolte a fini di autoformazione e formazione continua dei soci;
13. a livello locale, avvia collaborazioni con iniziative attive in ambiti coerenti con gli scopi associativi;
14. a livello nazionale ed internazionale, stimola e sprona i soci ad entrare in contatto con iniziative analoghe a quella dell’Associazione
15. promuove la ricerca scientifica applicata su vari livelli.
Per il perseguimento dei propri fini statutari, l’Associazione potrà:
1. gestire luoghi di lavoro comuni accessibili a tutti i soci;
2. gestire l’uso condiviso di strumenti comuni;
3. proporre l’uso di spazi espositivi fisici per i manufatti creati dai soci;
4. gestire una piattaforma sociale online dedicata ai soci ed alle loro attività;
5. organizzare e ospitare corsi, workshop, laboratori;
6. organizzare seminari ed eventi formativi e divulgativi;
7. organizzare eventi socializzanti dedicati ai soci;
8. organizzare iniziative di autopresentazione dei soci e delle proprie attività;
9. organizzare tour, sopralluoghi, visite, laboratori presso le botteghe artigiane;
10. costituire e coordinare gruppi di acquisto per materiali e strumenti;
11. partecipare a progetti e bandi;
12. avviare collaborazioni con iniziative analoghe a quelle dell’Associazione;
13. produrre materiale informativo, istruzioni, tutorial;
14. produrre articoli e testi divulgativi.
L’Associazione potrà, anche a fini di autofinanziamento e comunque senza scopo di lucro, esercitare le seguenti attività direttamente connesse: organizzazione di eventi (seminari, conferenze e convegni); prestazione di consulenze a enti privati e pubblici; produzione e distribuzione di materiale informativo; organizzazione di manifestazioni di autofinanziamento e di corsi e attività ricreative culturali; vendite occasionali di prodotti.
Articolo 3: Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, erogazioni liberali o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- contributi degli associati e quote associative;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività e di iniziative promozionali, raccolte fondi, ecc.;
- sovvenzioni, donazioni, eredità o lasciti di terzi o di associati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti locali, di Istituti di credito e di Enti in genere;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ obbligatorio investire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali previste da Statuto.
Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno le quote annuali di iscrizione all’Associazione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivisibili di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per causa di morte.
Articolo 4: Soci dell’Associazione e modalità di ammissione
L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono far parte dell’Associazione tutti (persone fisiche e/o giuridiche, di nazionalità italiana e/o estera) coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo tramite modulo fornito dalla stessa associazione.
Il Consiglio Direttivo o il Presidente devono provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In assenza di un provvedimento entro il termine previsto, la domanda si intende accolta dal momento in cui il nominativo del richiedente è inserito nel libro soci. In caso di diniego il Consiglio Direttivo o il Presidente sono tenuti ad esplicitarne la motivazione. Il socio non ammesso ha diritto di presentare ricorso entro 30 gg dalla comunicazione di esclusione. Il ricorso sarà discusso alla prima assemblea utile.
Articolo 5: Diritti e doveri dei Soci
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età i diritti di elettorato attivo, di elettorato passivo e di controllo all’interno dell’Associazione.
L’ammissione dei Soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, nonché il regolare versamento della quota associativa. Essa comporta, inoltre, l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione, i regolamenti e le modalità di fruizione comune dei macchinari e delle iniziative messe a disposizione e/o organizzate dall’Associazione. Il comportamento del Socio deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza e rigore morale.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza con almeno 10 giorni d’anticipo, le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Articolo 6: Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:
- per recesso volontario da comunicare per iscritto al Presidente o al Consiglio direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norma di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite lettera raccomandata, fax o e-mail PEC all’interessato;
- nel caso di ritardo nel pagamento della quota associativa, pari o superiore a 3 mesi. La morosità verrà comunicata tramite lettera raccomandata, fax o e-mail PEC dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere una prima volta in maniera bonaria dopo un mese di ritardo; decorsi tutti e 3 i mesi il Presidente comunicherà tramite gli stessi mezzi la decadenza. In ogni caso per partecipare a qualsiasi attività il Socio dovrà essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno solare in corso senza eccezioni di sorta;
- esclusione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, a una condotta in contrasto con i principi che regolano la vita dell’Associazione o nel caso di comportamenti che possano recare danno, direttamente o indirettamente, all’immagine e all’attività dell’Associazione e/o dei suoi associati. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite lettera raccomandata, fax o e-mail PEC;
- per morte o estinzione giuridica.
Articolo 7: Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
Articolo 8: Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro Socio. Un associato non può avere più di due deleghe a testa. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea può essere convocata tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell’Associazione, ovvero sul sito ufficiale dell’Associazione o con lettera raccomandata, fax, e-mail/PEC o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno otto giorni prima della riunione. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione eletto dall’Assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La presenza dei Soci è verificata tramite raccolta di firme e fogli di delega.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Si considera ammesso a partecipare in teleconferenza a pieno titolo all’Assemblea anche il Socio che ne faccia richiesta scritta al Presidente con almeno 24 ore di anticipo
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea in seduta ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tolti gli astenuti, in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tolti gli astenuti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria per l’approvazione del rendiconto.
Essa inoltre, in seduta ordinaria:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai Soci previa comunicazione al Presidente.
L’Assemblea in seduta straordinaria:
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario, o, in sua assenza, da un componente dell’Assemblea appositamente nominato da chi presiede l’Assemblea..
Articolo 9: Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di membri pari a 3 fino ad un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i suoi membri e integrabili per cooptazione. Il numero dei componenti viene stabilito al momento dell’elezione dei membri stessi per ciascun mandato e comunque sempre in numero dispari. I consiglieri durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio si considera decaduto se risulta dimissionaria la metà dei componenti o e comunque se il numero dei consiglieri rimasti in carica è inferiore a 3. In questi casi, il Consiglio è tenuto a convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno con avviso scritto inviato tramite lettera raccomandata, fax, e-mail/PEC o consegna diretta controfirmata contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione, da recapitarsi a tutti i Consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
- gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- predisporre i programmi annuali di attività dell’Associazione;
- nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare circa l’ammissione di nuovi Soci; tale compito può essere svolto anche dal Presidente o dal Vicepresidente con firma singola
- predisporre annualmente il rendiconto
- elaborare eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- deliberare in merito ad eventuali rimborsi spese per i Soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente, o in assenza dal Consigliere più anziano di età; è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, tolti gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Segretario, se nominato, o, in sua assenza, un membro del Consiglio appositamente nominato, redige il verbale delle riunioni del Consiglio, sottoscritto dal Presidente.
Articolo 10: Presidente e Vicepresidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli:
- convoca le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio direttivo;
- presiede le Assemblee dei Soci e le adunanze del Consiglio direttivo;
- stipula convenzioni con altri enti o soggetti.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente,.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di eventuali relazioni.
Articolo 11: Segretario e Tesoriere
Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, per i rapporti con l’esterno e si occupa della tenuta dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio e del Libro dei Soci.
Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione; egli si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige il rendiconto, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili con quelle di Presidente e/o Vicepresidente.
Articolo 12: Rendiconto
L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto che deve essere sottoposto ad approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il rendiconto deve restare depositato nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell’Assemblea stessa o in alternativa su di uno spazio virtuale accessibile da tutti i Soci, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla lettura di esso. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Articolo 13: Responsabilità patrimoniale
L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
Articolo 14: Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, l’Associazione nomina uno o più liquidatori, anche non associati e determinandone gli eventuali compensi, con obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione esclusivamente ad altre organizzazioni con finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 15: Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 16: Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, nei Regolamenti interni e dalle Disposizioni emesse dagli Organi competenti si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni e al Codice Civile.
e ora… ASSOCIATI!
versamento della quota associativa
Oppure con un bonifico:
Importo: 20 euro | 50 euro | 100 euro
IBAN: IT97O0503402801000000009399
Intestato a: LOFOIO ASSOCIAZIONE
Causale: QUOTA ASSOCIATIVA
(per Verifica SWIFT: BAPPIT21N25, conto presso: Banco BPM Firenze)